Sez. 3, Sentenza n. 17417 del 08/08/2007 (Rv. 598808 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Comunicazione al destinatario a mezzo lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Configurabilità - Mancata conoscenza dell'atto per fatto non imputabile - Onere probatorio relativo - A carico del destinatario - Fattispecie.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI
La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (nella specie trattatasi di piego postale contenente disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 2030 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)