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Sez. 5, Sentenza n. 7264 del 15/12/2015 Ud. (dep. 24/02/2016) Rv. 265816 - 01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Declaratoria di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto erroneamente qualificato - Incompetenza per materia - Interesse della parte civile all'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265816-01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, deducendo il vizio di incompetenza per materia, la sentenza dichiarativa di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, emessa - dopo l'apertura del dibattimento, ma prima di procedere all'assunzione delle prove - dal giudice di pace, previa attribuzione al fatto di un'erronea qualificazione giuridica rientrante nella propria competenza (nella specie: ingiurie, in luogo di diffamazione aggravata). (In motivazione, la S.C. ha precisato che la sentenza impugnata, emessa prima dell'istruttoria dibattimentale, non avrebbe avuto efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno, efficacia che l'art. 651 bis cod. proc. pen. riserva alle pronunce emesse "in seguito a dibattimento").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis, Decreto Legisl. 28/01/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)