Sez. 6, Sentenza n. 4108 del 17/02/1996 Ud. (dep. 19/04/1996) Rv. 204433 - 01
Notificazioni - All'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - In genere | Differenze - Elezioni - Rapporto fiduciario tra imputato e domiciliatario - Indicazione della persona - Necessità.
Notificazioni - All'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - In genere
Il discrimine fra l'elezione e la mera dichiarazione di domicilio, riposa sul fatto che, mentre in quest'ultima è indicato soltanto il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, invece nella prima, fondata su di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, deve essere specificata anche la persona presso cui la notificazione va eseguita; con la necessaria conseguenza che l'espressione "eleggo domicilio" seguita dalla sola indicazione di quest'ultimo e non anche del domiciliatario, integra una mera dichiarazione di domicilio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)