Sez. 3, Sentenza n. 11815 del 19/09/1999 Ud. (dep. 15/10/1999) Rv. 214552 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Distinzione - Casi - Condizioni per la elezione - Individuazione - Ipotesi.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'imputato indichi soltanto il luogo in cui devono essergli notificati gli atti processuali si ha dichiarazione di domicilio e non elezione di domicilio, la quale necessita altresì dell'indicazione del c.d. domiciliatario, e cioè della persona presso la quale la notifica deve eseguirsi. Quest'ultima, tuttavia può essere individuata anche con la denominazione del suo ufficio, essendo comunque sufficiente ad identificarla il nome, anche senza il prenome, sempre che nello stesso ufficio, nella stessa abitazione o nello stesso luogo indicati non risiedano più persone aventi tutti lo stesso nome.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)