Sez. L, Sentenza n. 3180 del 26/10/1974 (Rv. 371678 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DEL PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - LAVORO SUBORDINATO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LAVORO AUTONOMO - POSSIBILITA - RETRIBUZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DEL PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - LAVORO SUBORDINATO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LAVORO AUTONOMO - POSSIBILITA - RETRIBUZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
La natura delle prestazioni di propagandista scientifico non implica di necessita che esse debbano procurarsi dall'impresa solo mediante lo schema negoziale del rapporto di lavoro subordinato. Infatti il collocamento del prodotto e l'attivita ad esso preordinata implica un'opera di intermediazione che ben puo svolgersi al di fuori dell'organizzazione produttiva in senso proprio dell'impresa, ed essere affidata ad altra impresa (Agenzia) ovvero a singola persona che si autodetermina nello svolgimento del proprio lavoro, la cui remunerazione resta ancorata al risultato, rispetto al quale esiste una convergenza di interessi, tra preponente e preposto, che e ben diversa da quella che in ipotesi sussiste in alcune forme di lavoro subordinato (retribuite a cottimo o con partecipazione agli utili), in quanto puo appunto essere soddisfatta e raggiunta senza necessita tecnica di inserzione nell'impresa o di subordinazione disciplinare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)