Sez. T, Ordinanza n. 25143 del 13/09/2025 (Rv. 676448-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Spese deducibili - Spese di rappresentanza e di pubblicità - Criterio discretivo - Gratuità della prestazione dei servizi - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di spese deducibili ai fini IVA, la distinzione tra quelle di rappresentanza e quelle di pubblicità - preordinate, rispettivamente, a promuovere l'immagine del contribuente o il prodotto aziendale - si fonda sulla natura e la funzione delle stesse, mentre la gratuità della prestazione dei servizi non ha valenza distintiva, integrando un indice valutabile ai fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa, quale connotato normalmente (anche se non necessariamente né univocamente) riconducibile alle prime. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva qualificato come pubblicitarie le spese sostenute da una società vinicola per
l'organizzazione di una manifestazione per la promozione della civiltà del vino, finalizzata al conferimento, a persone distintesi in vari settori sociali, di un premio intitolato alla medesima contribuente e privo di collegamento con la finalità di vendita di prodotti).
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., DM min. EFI 19/11/2008 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)