Sez. T, Ordinanza n. 19006 del 10/06/2026 (Rv. 679085-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Imprese farmaceutiche - Spese di pubblicità o di rappresentanza - Distinzione - Onere della prova - Incremento delle vendite successivo all'iniziativa promozionale - Insufficienza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di spese di pubblicità e di rappresentanza delle imprese farmaceutiche, la qualificazione di un costo come spesa pubblicitaria non può essere desunta dal solo incremento delle vendite registrato successivamente alle iniziative promozionali, poiché tale effetto può derivare anche da spese di rappresentanza; ne consegue che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la natura intrinseca dell'esborso e le specifiche finalità perseguite, mediante elementi idonei ad evidenziare che l'attività sia direttamente orientata alla promozione e alla vendita dei prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva desunto la natura pubblicitaria delle spese per convegni destinati a medici e farmacisti dal solo incremento delle vendite successivamente registrato dalla contribuente, omettendo ogni esame della natura e delle cause dei costi).
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 unvicies com. 1 lett. H CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 2 CORTE COST., DM Finanze 19/11/2008 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)