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Sez. L, Sentenza n. 1898 del 22/02/1988 (Rv. 457814 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA OD ANNULLAMENTO - POTERE DI ANNULLAMENTO - PRESUPPOSTI - CONSEGUENTE SOPPRESSIONE TOTALE O PARZIALE DELL'EROGAZIONE - RIPETIBILITÀ EX ART. 2033 COD. CIV. - RETTIFICA DI ERRORI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - OPERATIVITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICAZIONE DEL CIT. ART. 80 IN ORDINE ALLA RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ NON PARZIALMENTE DETRATTA A FAVORE DELLO STATO EX ART. 129 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457814-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA OD ANNULLAMENTO - POTERE DI ANNULLAMENTO - PRESUPPOSTI - CONSEGUENTE SOPPRESSIONE TOTALE O PARZIALE DELL'EROGAZIONE - RIPETIBILITÀ EX ART. 2033 COD. CIV. - RETTIFICA DI ERRORI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - OPERATIVITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICAZIONE DEL CIT. ART. 80 IN ORDINE ALLA RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ NON PARZIALMENTE DETRATTA A FAVORE DELLO STATO EX ART. 129 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973.*

L'Esercizio (consentito entro i limiti della prescrizione ordinaria) del potere di annullamento della pensione - che sussiste sia quando la pensione sia stata ab origine illegittimamente assegnata sia quando, in pendenza della sua erogazione, risulti che, essendosi modificata la situazione di fatto, debba essere modificato anche il trattamento giuridico corrispondente - comporta, con la soppressione (totale o parziale) dell'erogazione, la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall'i.N.P.S. e costituenti indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., le quali, peraltro, secondo la speciale disposizione dell'ultimo comma dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, non possono essere gravate da interessi, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. La sola rettifica di errori relativi alla liquidazione della pensione, che attengono esclusivamente alle operazioni contabili di quantificazione della prestazione previdenziale, comporta invece, ai sensi del terzo comma dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, l'irripetibilità delle somme riscosse senza dolo dal pensionato nei confronti del quale l'ammontare della pensione sia stato rettificato oltre l'anno. (nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la citata disposizione dell'art. 80 in ordine alla riduzione dell'ammontare della pensione di riversibilità, che in parte doveva essere distratta a favore dello stato ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092). (V 679/86, mass n 444238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)