Sez. L, Sentenza n. 1965 del 05/07/1974 (Rv. 370201 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LAVORATORI LICENZIATI O DIMISSIONARI - UNICITA DI TRATTAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - NECESSITA - EVENTUALE DIFFORMITA - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LAVORATORI LICENZIATI O DIMISSIONARI - UNICITA DI TRATTAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - NECESSITA - EVENTUALE DIFFORMITA - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE.*
La disciplina contrattuale collettiva deve riservare un trattamento unico per la liquidazione dell'indennita di anzianita in favore dei lavoratori licenziati o dimissionari, e cio anche in relazione all'art 3 della legge 18 dicembre 1960, n 1561, che fa salve le condizioni di maggior favore derivanti da contratti collettivi: invero, quando un rapporto abbia ricevuto compiuta disciplina in Sede di contrattazione collettiva, nell'ambito di questa deve ricercarsi il trattamento piu favorevole, individuandosi nel massimo livello previsto una misura unica dell'indennita di anzianita senza distinguere tra le diverse cause di risoluzione del rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)