Sez. 1, Sentenza n. 261 del 14/01/1998 (Rv. 511533 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Giudizi civili caratterizzati dall'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero - Legittimazione alla partecipazione al giudizio - P.M. presso il giudice "ad quem" - Fattispecie relativa a ricorso ex art. 11 legge n. 319 del 1980 avverso decreto di liquidazione del compenso al perito - Mancata notifica al P.M. presso il Tribunale del decreto di fissazione dell'udienza camerale e assenza del P.M. all'udienza - Conseguenze - Nullità del giudizio.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nei giudizi civili per i quali sia obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, la legittimazione alla partecipazione al giudizio di gravame appartiene esclusivamente all'ufficio del P.M. presso il giudice "ad quem", e non all'ufficio presso il giudice a quo. Ne consegue che, nel giudizio davanti al Tribunale relativo al ricorso proposto, ai sensi dell'art. 11 comma quinto legge n. 319 1980, dal perito avverso il decreto col quale il Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale gli ha liquidato il compenso per l'attività prestata nell'ambito di un procedimento penale, parte necessaria è il P.M. presso il Tribunale, mentre è privo di legittimazione l'ufficio del P.M. presso la pretura. Deve pertanto ritenersi nullo il giudizio dinanzi al Tribunale ove il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio non sia stato notificato al P.M. presso quel Tribunale e detto P.M. non abbia comunque partecipato all'udienza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)