Sez. 2, Sentenza n. 7227 del 23/07/1998 (Rv. 517427 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Perito - Ordinanza del Tribunale civile in sede di reclamo alla liquidazione del Tribunale penale (art. 11 legge 319/1980) - Impugnazione in Cassazione - Legittimazione passiva - Del P.M. presso il Tribunale - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
Unico legittimato passivo nell'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte proposta dal perito nominato in un procedimento penale avverso l'ordinanza del Tribunale civile emessa in sede di reclamo al decreto del Tribunale penale che gli ha liquidato il compenso, è il Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale perché l'art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319 prevede la sua legittimazione attiva ad impugnare.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 232, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 232, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)