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Sez. L, Sentenza n. 2109 del 05/05/1989 (Rv. 462690 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA "EX" LEGGE N. 877 DEL 1979 - REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA CONTINUITÀ DI ALCUNE PRESTAZIONI - ATTENUATA SUBORDINAZIONE COSTITUENTE "SPECIES" DEROGATORIA RISPETTO AL "GENUS" "EX" ART. 2094 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462690-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA "EX" LEGGE N. 877 DEL 1979 - REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA CONTINUITÀ DI ALCUNE PRESTAZIONI - ATTENUATA SUBORDINAZIONE COSTITUENTE "SPECIES" DEROGATORIA RISPETTO AL "GENUS" "EX" ART. 2094 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*

Con riguardo alla disciplina del lavoro a domicilio la subordinazione, agli effetti della normativa contenuta nella legge 18 dicembre 1979 n. 877 e in deroga a quanto stabilito dall'art. 2094 cod. civ., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dello imprenditore committente; né l'eventuale Mancanza della continuità di alcune prestazioni esclude la sussistenza di quell'attenuata - subordinazione che la legge citata ha introdotto come "species" derogatoria rispetto al "genus" delineato dall'art. 2094, sicché il lavoro a domicilio, ancorché precario, resta comunque uno speciale rapporto di lavoro subordinato, distinto dal rapporto di lavoro autonomo. (V 615/87, mass n 450340; (V 5096/83, mass n 429958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)