Sez. 2, Sentenza n. 608 del 05/02/1996 Cc. (dep. 18/03/1996) Rv. 204266 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero | Perdita di efficacia - Condizioni - Indicazione - Fattispecie relativa ad omessa decisione da parte del giudice.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero
La richiesta del pubblico ministero di applicazione della custodia cautelare non può ritenersi caducata a causa dell'omissione, da parte del giudice cui è rivolta, di qualsiasi decisione in ordine alla richiesta medesima né tantomeno in seguito al mero decorrere del tempo, essendo viceversa necessaria, a tal fine, una manifestazione di volontà della pubblica accusa (anche "per facta concludentia") contraria all'emissione del provvedimento originariamente richiesto. (Nell'affermare detto principio la Corte, precisato che nel vigente ordinamento processuale non risulta previsto un termine perentorio entro il quale il giudice è tenuto a provvedere sulla richiesta di emissione di una misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, ha escluso che la caducazione di tale richiesta possa derivare dalla mancata impugnazione, da parte del requirente, del comportamento omissivo del giudice valutato quale rigetto implicito della stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)