Sez. 5, Sentenza n. 6231 del 21/12/1999 Cc. (dep. 11/02/2000) Rv. 216242 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Mancato invio di atti al tribunale del riesame - Inefficacia del provvedimento - Solo per gli atti assunti prima della richiesta di misura.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di riesame delle misure cautelari personali, l'inefficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta della misura. Tale sanzione non opera, invece, quando il G.i.p. ha ricevuto gli atti solo in maniera parziale, in quanto il giudice è tenuto ad esaminare gli atti che ha ricevuto. Inoltre il mancato invio di atti deve riguardare, per determinare l'inefficacia del provvedimento cautelare, atti assunti prima della richiesta della misura e non atti assunti in un momento successivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)