Sez. L, Sentenza n. 10559 del 07/05/2013 (Rv. 626196 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Art. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali - Interpretazione - Conseguenze - Retribuzione di risultato - Erogazione - Condizioni - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali s'interpretano nel senso che la retribuzione, prevista dall'art. 10 predetto, richiamato dal successivo art.11 per il personale dei Comuni privi di posizione dirigenziale, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio e, pertanto, il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, ma la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione, fermo restando che la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, non essendo per siffatti Comuni contemplato un esonero dalla corresponsione della retribuzione di risultato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1371, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 109 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)