Sez. L, Sentenza n. 8084 del 21/04/2015 (Rv. 635225 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Dirigenti - Retribuzione di risultato - Raggiungimento di obiettivi predeterminati - Necessità - Svolgimento di fatto di funzioni superiori - Sufficienza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di trattamento economico del personale pubblico con qualifica dirigenziale, l'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Ministeri per il personale dirigente dell'Area 1, del 5 aprile 2001, stabilisce che la retribuzione di risultato è erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata, sicché va escluso che tale emolumento possa spettare per il mero svolgimento di funzioni superiori.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/04/2001 art. 44 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)