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Sez. L, Sentenza n. 3645 del 11/04/1987 (Rv. 452581 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE - PRECLUSIONE EX ART. 49, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - FINALITÀ - OPERATIVITÀ - PRESUPPOSTI - CESSAZIONE - CONDIZIONI - MANCATA COMPUTABILITÀ DI DETTO SERVIZIO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO GIÀ LIQUIDATO.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452581-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE - PRECLUSIONE EX ART. 49, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - FINALITÀ - OPERATIVITÀ - PRESUPPOSTI - CESSAZIONE - CONDIZIONI - MANCATA COMPUTABILITÀ DI DETTO SERVIZIO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO GIÀ LIQUIDATO.*

La preclusione al riconoscimento del servizio militare ai fini della pensione INPS - stabilita dall'art. 49, secondo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 con riguardo all'ipotesi che lo stesso servizio "sia stato o possa essere computato" ex lege ai fini di altri trattamenti sostitutivi o esclusi dall'Assicurazione obbligatoria i.V.S. - risolvendosi in un divieto di duplicazione, reale o potenziale, dell'incidenza del servizio militare agli effetti pensionistici, viene meno quando, in relazione al trattamento sostitutivo, già liquidato, risulti che quel sevizio non è stato computato.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 10 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 com. 2 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)