Sez. 4, Sentenza n. 1316 del 14/07/1967 Ud. (dep. 14/12/1967) Rv. 106313 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - FORZA MAGGIORE - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - E CASO FORTUITO - PROVA - ONERE DELL'IMPUTATO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - FORZA MAGGIORE - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - E CASO FORTUITO - PROVA - ONERE DELL'IMPUTATO.*
La prova della sussistenza di cause di non punibilita va posta a carico di chi le allega. Il malore improvviso dell'agente(in fattispecie di reato colposo in Atti di circolazione stradale), che determini un comportamento lesivo, costituisce caso fortuito e, come tale, deve essere provato in modo pieno ed esauriente dall'imputato che lo alleghi a sua discolpa. (Conf 103664, anno 1967; V 104031, anno 1967; contra 103273, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)