Sez. 3, Sentenza n. 6197 del 26/11/1979 (Rv. 402921 - 01)
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - CONCESSIONE A PRIVATI - ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA - DIVIETO EX ART 1229 COD CIV NEI CASI DI DOLO O COLPA GRAVE - INAPPLICABILITA.*
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - CONCESSIONE A PRIVATI - ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA - DIVIETO EX ART 1229 COD CIV NEI CASI DI DOLO O COLPA GRAVE - INAPPLICABILITA.*
Il divieto, sancito dall'art 1229 cod civ, di preventiva esclusione o limitazione della responsabilita del debitore nei casi di dolo o colpa grave, e riferibile, configurandosi come una limitazione dell'autonomia negoziale delle parti, unicamente ai patti da queste liberamente stipulati e, percio, non trova applicazione allorche analoghe esclusioni o limitazioni siano stabilite da particolari Disposizioni legislative, come, in materia di servizi postali, anche per i concessionari di essi, dagli artt 7 e 68 del RD 27 febbraio 1936 n 645. (V 4082/77, mass n 387765; (V 496/51, mass n 881335).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 7, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)