Sez. 1, Sentenza n. 496 del 27/02/1951 (Rv. 881335 - 01)
POSTA E TELEGRAFO - CONCESSIONARI DEL SERVIZIO POSTALE - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ - CASI - TRASPORTO (CONTRATTO DI) - VETTORE CHE SI OBBLIGHI DI FAR PROSEGUIRE LE COSE TRASPORTATE OLTRE LE PROPRIE LINEE - CONTRATTO DI SPEDIZIONE - ESTREMI
POSTA E TELEGRAFO - CONCESSIONARI DEL SERVIZIO POSTALE - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ - CASI - TRASPORTO (CONTRATTO DI) - VETTORE CHE SI OBBLIGHI DI FAR PROSEGUIRE LE COSE TRASPORTATE OLTRE LE PROPRIE LINEE - CONTRATTO DI SPEDIZIONE - ESTREMI
I concessionari del servizio postale hanno - a norma dell'art. 7 del R.d. 27 febbraio 1936 n.645 - il diritto di beneficiare della limitazione di responsabilità stabilita a favore dell'amministrazione postale soltanto quando operino in tale loro qualità, vale a dire quando compiano un servizio che rientri nell'ambito della concessione. A norma dell'art. 1699 cod.civ., se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura, fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma per il trasporto oltre le proprie linee gli obblighi di uno spedizioniere.
Riferimenti normativi: Legge 27/02/1936 num. 645 art. 7, Cod. Civ. art. 1699
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)