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Sez. 5, Sentenza n. 999 del 30/10/1968 Ud. (dep. 17/01/1969) Rv. 109963 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109963-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Per l'applicabilita dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., non basta che il danno sia lieve, ma occorre altresi che esso rivesta il carattere di speciale tenuita di fronte ad una entita obiettiva di danno non trascurabile non puo invero venire in considerazione il criterio sussidiario di valutazione relativo alle condizioni economiche del soggetto passivo del reato la sua incidenza puo essere tenuta presente soltanto al fine di escludere l'applicabilita della circostanza per l'eventualita che, pur in cospetto di un danno di per se tenue, la perdita subita dalla vittima non possa dirsi di insignificante rilievo per le condizioni particolarmente disagiate della stessa. (Conf. 103988, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)