Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 13/12/1966 Ud. (dep. 27/04/1967) Rv. 103988 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - PREVALENZA DEL CRITERIO OBIETTIVO - RICORSO SUSSIDIARIO AL CRITERIO SUBIETTIVO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - PREVALENZA DEL CRITERIO OBIETTIVO - RICORSO SUSSIDIARIO AL CRITERIO SUBIETTIVO.*
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen la tenuita speciale del danno patrimoniale va valutata innanzi tutto oggettivamente e cioe in relazione alla consistenza ed al valore della cosa. Una volta accertato il valore particolarmente tenue della cosa, occorre considerare se, per le condizioni particolarmente disagiate della parte offesa, si sia verificato ugualmente un pregiudizio tale da impedire l'applicazione dell'attenuante. (Conf 103305 ed ivi citate, 103313, 103708, 103764, 103923, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)