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Sez. 4, Sentenza n. 1229 del 26/10/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271936 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione dell'imputato "perché il fatto non sussiste" - Interesse all'impugnazione della parte civile per ottenere la formula "perché il fatto non costituisce reato" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271936-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso della parte civile diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella "perché il fatto non costituisce reato", non potendo avere rilievo, ai fini dell'esercizio dell'azione civile, la circostanza che l'imputato non sia stato assolto con tale ultima formula in quanto la sentenza, contenendo l'accertamento dell'insussistenza del fatto, produrrebbe comunque l'effetto di giudicato nel giudizio civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)