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Sez. U, Sentenza n. 40049 del 29/05/2008 Ud. (dep. 28/10/2008) Rv. 240815 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto - Assoluzione - Formula assolutoria - "perché il fatto non sussiste" - Erroneità - Ricorso per cassazione della parte civile per mutamento formula - Interesse concreto - Insussistenza - Ragioni - Conseguenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240815-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI

È inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione che abbia accertato l'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, in quanto detto accertamento, quale che sia la formula del dispositivo, ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile (o amministrativo) di danno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)