Sez. 1, Sentenza n. 9386 del 27/04/2011 (Rv. 618030 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Giudizio per revocatoria fallimentare pendente avanti alla Corte di cassazione - Chiusura della procedura concorsuale - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
La chiusura del fallimento intervenuta nel corso del giudizio di revocatoria fallimentare pendente avanti alla Corte di cassazione determina la improseguibilità del giudizio e la cessazione della materia del contendere tra il terzo convenuto in revocatoria e l'amministrazione fallimentare, in quanto la pendenza della procedura si configura quale condizione di proseguibilità dell'azione, poichè la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato, in cui essa consiste, ha come termini soggettivi le parti dell'atto e, dall'altro lato, i creditori concorrenti riuniti in massa; inoltre, con la chiusura della procedura senza la necessità di liquidare il bene già oggetto dell'atto di disposizione, viene meno anche l'interesse alla predetta pronuncia di inefficacia.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)