diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017 (Rv. 643452 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Assegno di invalidità - Riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato - Relativo accertamento - Attività lavorative anche diverse da quelle svolte in precedenza dall'assicurato - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643452-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda dell’assicurato sul presupposto che lo stesso, pur presentando una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa con riferimento alla mansioni di operaio addetto alla manutenzione, era ancora in grado di svolgere quelle di addetto alla portineria cui era stato adibito).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)