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Sez. L, Sentenza n. 15265 del 06/07/2007 (Rv. 598421 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Assegno di invalidità - Riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato - Relativo accertamento - Attività lavorative anche diverse da quelle svolte in precedenza dall'assicurato - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598421-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in sede di gravame, aveva tuttavia omesso di valutare adeguatamente e di fornire congrua motivazione in ordine alla possibilità, da parte dell'assicurato, bracciante agricolo, di continuare a svolgere tale attività, o attività analoghe o affini a questa, dopo essere divenuto invalido a seguito della perdita di un arto, senza altresì spiegare in che termini il successivo intervento chirurgico all'anca, con inserimento di protesi, ne avesse migliorato la capacità lavorativa, compatibilmente con il suo stato generale di salute e la sua età).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)