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Sez. 2, Sentenza n. 1351 del 12/10/1971 Ud. (dep. 07/03/1972) Rv. 120365 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI - INCIDENZA DEL TRAVISAMENTO SULLA DECISIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120365-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI - INCIDENZA DEL TRAVISAMENTO SULLA DECISIONE - NECESSITA.*

Perche sia configurabile un vizio logico della motivazione, sotto il profilo del travisamento del fatto, non e sufficiente che il giudice abbia ammesso un fatto manifestamente escluso dagli Atti processuali o abbia escluso un fatto manifestamente risultante dagli Atti stessi: e necessario, altresi, che il fatto medesimo abbia incidenza su un punto decisivo per il giudizio, nel senso che l'ammissione o l'esclusione di esso avrebbe determinato una diversa decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)