Sez. 4, Sentenza n. 6897 del 28/05/1981 Ud. (dep. 10/07/1981) Rv. 149743 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il travisamento di fatto, quale vizio logico-giuridico che determina la nullità della sentenza, si verifica soltanto se la manifestamente erronea ammissione od esclusione di una determinata circostanza di fatto abbia inciso su un punto decisivo per il giudizio, nel senso che se il fatto ammesso fosse stato escluso e quello escluso ammesso il giudice sarebbe pervenuto ad una diversa decisione. (Conf. Mass. N. 140062; (Conf. Mass. N. 136808; (Conf. Mass. N. 120365; (Conf. Mass. N. 115803; (Conf. Mass. N. 115718; (Conf. Mass. N. 114450; (Conf. Mass. N. 109779; (Conf. Mass. N. 102374).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)