Sez. 3 - , Ordinanza n. 22541 del 10/09/2019 (Rv. 655364 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - MINORI DI ETÀ | Responsabilità dei genitori - Fondamento - Prova liberatoria - Oggetto - Adeguatezza dell'educazione impartita al minore - Necessità - Fatto illecito svoltosi lontano da casa - Irrilevanza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - MINORI DI ETÀ
L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che i genitori avessero vinto la presunzione di responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto all'offesa ricevuta, restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso rispetto a quello di residenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)