Sez. 3, Sentenza n. 9556 del 22/04/2009 (Rv. 608336 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - MINORI DI ETÀ | Responsabilità dei genitori - Fondamento - Prova liberatoria - Oggetto - Adeguatezza dell'educazione impartita al minore - Necessità - Circostanze idonee ad escludere la "culpa in vigilando" - Rilevanza - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - MINORI DI ETÀ
La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa in educando".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)