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Sez. L, Sentenza n. 5413 del 05/03/2013 (Rv. 625611 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Rapporto di pubblico impiego privatizzato - Dimissioni del lavoratore - Natura giuridica - Negozio unilaterale recettizio - Conseguenze - Effetto risolutivo del rapporto - Immediatezza - Accettazione da parte della P.A. - Necessità - Esclusione - Potere disciplinare - Cessazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625611-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, essendo il cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione. Ne consegue che la cessazione del rapporto fa venire meno l'esercizio del potere disciplinare, che potrebbe concludersi solo con un provvedimento idoneo ad incidere su di un rapporto di lavoro esistente e non già cessato.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 124, Legge 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)