Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011 (Rv. 617121 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Attività assicurativa - Delibera di rinuncia all'autorizzazione amministrativa - Adozione da parte dell'assemblea straordinaria - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE
In tema di società per azioni, la delibera di rinuncia all'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività assicurativa, non modificando l'atto costitutivo nei suoi elementi essenziali, ed essendo improduttiva, di per sé sola, di effetti esterni, non richiede l'intervento dell'assemblea straordinaria (art. 2365, primo comma, cod. civ.), e può, pertanto, essere validamente assunta dall'assemblea ordinaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 174 art. 7 com. 4, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 9 com. 4, Cod. Civ. art. 2365 com. 1, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2484, Cod. Civ. art. 2485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)