Sez. 1, Sentenza n. 14799 del 15/11/2000 (Rv. 541713 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Nullità ed annullabilità - Presupposti rispettivi - Delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, adottata dall'assemblea in sede ordinaria, anziché straordinaria, in presenza del collegio sindacale in composizione non integrale e a seguito di parere espresso dallo stesso in modo irrituale - Annullabilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE
La nullità delle delibere dell'assemblea delle società per azioni, prevista dall'art. 2379 cod. civ. nelle ipotesi di impossibilità ed illiceità dell'oggetto, ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, trascendente quello del singolo socio, e dirette ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico - pratico del rapporto societario, mentre la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci è ridotta alla ipotesi di annullabilità. Pertanto, ove la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale di una società per azioni sia adottata dall'assemblea in sede ordinaria anziché straordinaria, con la partecipazione in composizione non integrale del collegio sindacale, il quale abbia, inoltre, espresso il prescritto parere in modo irrituale, i riscontrati vizi del procedimento formativo della volontà assembleare non integrano una nullità della delibera, non essendo riconducibili ad illiceità dell'oggetto della stessa, e costituiscono, invece, una ipotesi di annullabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)