Sez. 3, Sentenza n. 26883 del 10/11/2008 (Rv. 605389 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Carattere assistenziale e non risarcitorio - Sussistenza - Conseguenze - Procedimento amministrativo - Art. 7 della legge n. 533 del 1973 - Appplicabilità - Effetti in caso di ritardo nell'erogazione - Interessi legali sulle somme dovute a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa - Spettanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Poiché l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210 del 1992, a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale, nel procedimento amministrativo preordinato all'accertamento del relativo diritto trova applicazione l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, dovendosi escludere che la previsione di un complesso procedimento amministrativo possa coinvolgere il meccanismo di salvaguardia della consistenza economica delle prestazioni assistenziali, con la conseguenza che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)