Sez. L, Sentenza n. 17047 del 12/11/2003 (Rv. 568120 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Carattere assistenziale e non risarcitorio - Conseguenze in caso di ritardo nell'erogazione - Applicabilità dell'art. 1194 cod. civ..
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dalla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria ma assistenziale in senso lato, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, ed è alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale; ne consegue che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali con la applicabilità di tutte le disposizioni che regolano la materia, incluso il disposto dell'art. 1194 cod. civ.. 1
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)