Sez. 5 - , Ordinanza n. 15442 del 16/05/2022 (Rv. 664717 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Pendenza di procedimento penale per reati connessi all’accertamento tributario - Diniego di definizione - Illegittimità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di contenzioso tributario, l'assenza di definitività del procedimento penale avente per oggetto l'accertamento di fatti di reato idonei a incidere sull'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ed in particolare sulla liquidazione dell'importo dovuto, non osta alla definizione agevolata della lite, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, sia perché inidonea a rendere indeterminabile la somma dovuta per la definizione agevolata della controversia, sia perché l'Amministrazione finanziaria può sempre procedere al recupero degli importi indebitamente non versati, anche attraverso il procedimento di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., ove il definitivo accertamento penale ne faccia insorgere i presupposti.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)