Sez. 5 - , Sentenza n. 31804 del 05/12/2019 (Rv. 655947 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Lite pendente - Definizione ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Conseguenze - Controversia in tema di avviso di liquidazione di imposta di successione - Possibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di "lite pendente" e, quindi, dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni, con la conseguenza che rientra nell'ambito applicativo del beneficio la controversia conseguente all'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione il quale partecipi, nella sostanza, alla funzione propria dell'accertamento, in quanto emesso previa valutazione e rettifica, da parte dell'ufficio finanziario, della congruità dei valori e dell'effettiva esistenza delle passività dichiarate, derivandone, in tal caso, la persistente controvertibilità del presupposto della materia imponibile.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)