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Sez. L, Sentenza n. 6413 del 09/06/1993 (Rv. 482724 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere | Unità produttiva ex art. 35 statuto lavoratori - Configurabilità - Condizione - Lavoratore addetto ad un'articolazione dell'impresa non configurabile come unità produttiva - Qualificazione come lavoratore esterno dell'unità produttiva di riferimento della sua attività - Ammissibilità - Inclusione nel livello occupazionale di tale unità - Computabilità - Fattispecie relativa a un dipendente di una compagnia di assicurazioni presso un centro periferico.
Stato
decisa il 1993-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482724-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere

Per configurare l'unità produttiva ai sensi dell'art. 35 legge n. 300 del 1970, non è sufficiente una qualsiasi articolazione della impresa nella quale operino uno o più dipendenti, ma occorre una articolazione autonoma avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività (di produzione o scambio di beni o servizi) dell'impresa, della quale costituisca, quindi, una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica e amministrativa, tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale; con la conseguenza che il lavoratore addetto ad un'articolazione dell'impresa non configurabile come unità produttiva va considerato come lavoratore esterno dell'unità produttiva cui la sua attività è riferibile e perciò computabile ai fini del livello occupazionale di tale unità. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito secondo cui i dipendenti di una compagnia di assicurazioni che prestavano servizio presso centri periferici di liquidazione sinistri, privi del suddetto carattere di autonomia, dovevano considerarsi addetti alla sede centrale della società).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)