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Sez. L, Sentenza n. 3129 del 24/03/1998 (Rv. 513951 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Unità produttiva ex art. 35 Stat.lav. - Estremi - Lavoratore addetto ad un 'articolazione dell'impresa non configurabile come unità produttiva - Lavoratore esterno all'unità produttiva - Configurabilità - Computabilità ai fini del livello occupazionale dell'unità - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513951-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Per configurare l'unità produttiva ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, non è sufficiente una qualsiasi articolazione dell'impresa nella quale operino uno o più dipendenti ma occorre un'articolazione autonoma avente sotto il profilo funzionale o finalistico idoneità ad esplicare in tutto o in parte, l'attività(di produzione o di scambio di beni o servizi) dell'impresa, della quale costituisca quindi una componente organizzativa connotata da indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si possa concludere un frazione dell'attività produttiva aziendale, con la conseguenza che il lavoratore addetto ad una articolazione dell'impresa non dotata dei menzionati caratteri va considerato come lavoratore esterno dell'unità produttiva cui la sua attività è riferibile e perciò computabile ai fini del livello occupazionale di tale unità.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)