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Sez. 1, Sentenza n. 6086 del 26/03/2004 (Rv. 571580 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione parziale - Applicazione del criterio differenziale di cui all'art. 40 l. n. 2359/1865 - Specifica richiesta della parte - Necessità - Esclusione - Richiesta formulata soltanto in sede di conclusioni finali - Inammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571580-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, il giudice - cui è attribuito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l'accoglimento di una pretesa - deve, ove ne ricorrano i presupposti, applicare d'ufficio il criterio differenziale previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 per il caso di espropriazione parziale; pertanto non costituisce domanda nuova inammissibile la richiesta, formulata dall'opponente alla stima soltanto in sede di conclusioni finali, di applicare detto criterio, a prescindere dalle inesatte espressioni eventualmente utilizzate dalla parte. (Nella fattispecie l'opponente aveva formulato la richiesta quale "risarcimento del danno" e la corte di appello, con la sentenza cassata dalla S.C., aveva ritenuto inammissibile, perché nuova, tale richiesta).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)