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Sez. 1, Sentenza n. 14640 del 21/11/2001 (Rv. 550431 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione parziale - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Considerazione anche dell'eventuale diminuzione di valore delle parti non espropriate - Necessità - Specifica domanda dell'interessato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550431-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Non costituisce capo autonomo sul quale possa formarsi giudicato interno la statuizione contenuta nella sentenza che, definendo il giudizio di opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione, liquidi, in caso di espropriazione parziale, l'eventuale deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, essendo tale voce ricompresa nell'indennità di espropriazione che deve riguardare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)