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Sez. L, Sentenza n. 10439 del 07/10/1991 (Rv. 474120 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Revoca - In genere | Giudizio diretto al ripristino della pensione - Sopravvenienza della legge n. 222 del 1984 - Accertamento della riduzione della capacità di lavoro per una nuova infermità o per un aggravamento - Effetti - Nuova domanda amministrativa - Necessità - Esclusione - Requisito contributivo - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1991-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474120-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Revoca - In genere

Qualora, nel corso del giudizio diretto al ripristino della pensione d'invalidità revocata, sopravvenga la nuova disciplina della invalidità pensionabile dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in presenza di un'infermità o di un aggravamento manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema normativo, può riconoscere all'assicurato (nella sussistenza del relativo requisito di riduzione della capacità lavorativa) l'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della citata legge, non occorrendo, ai fini di tale prestazione, la rinnovazione del procedimento amministrativo e la proposizione di una nuova domanda in sede amministrativa e non trovando applicazione le disposizioni in tema di requisiti contributivi dettate dagli artt. 4 e 10 della citata legge n. 222 del 1984, che riguardano le domande successive alla data di entrata in vigore della medesima.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 10, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)