Sez. L, Sentenza n. 11088 del 25/10/1995 (Rv. 494369 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Accertamento giudiziale dello stato d'invalidità - Decorrenza di quest'ultimo dal giorno della revoca o da epoca successiva - Previa domanda amministrativa dell'assicurato - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
In caso di soppressione ("revoca") di pensione d'invalidità, il giudice è chiamato ad accertare l'esistenza o meno dello stato d'invalidità con decorrenza dal giorno della "revoca" o da epoca successiva, a norma dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., senza che, nella seconda ipotesi, sia necessaria preventiva domanda in sede amministrativa dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)