Sez. L, Sentenza n. 5538 del 17/05/1991 (Rv. 472218 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova | Omessa sottoposizione dell'assicurato, per fatto proprio, ad esami specialistici necessari - Mancata osservanza dell'onere probatorio a suo carico - Configurabilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova
Nelle controversie previdenziali in cui sia stata disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato l'omessa sottoposizione del medesimo (per fatto proprio) ad esami specialistici necessari per l'approfondimento dell'indagine medico-legale, che consenta l'accertamento in base agli altri elementi acquisiti della sussistenza di uno stato di invalidità pensionabile, è equiparabile - quanto meno negli effetti - al mancato soddisfacimento dell'onere probatorio che incombe alla parte, in cui deve ricomprendersi tutto quanto necessario per l'assunzione della prova, e cioè - oltre alla sua deduzione - la collaborazione per la realizzazione di quegli elementi sui quali dovrà esercitarsi l'operazione valutativa del giudice (diretta o tramite ausiliare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)