Sez. U, Sentenza n. 424 del 16/01/1997 (Rv. 501798 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Sospensione del processo - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Lo stato di sospensione del processo (nella specie, per effetto di rimessione alla Corte di giustizia CEE di una questione interpretativa di norme comunitarie, ex art. 177 del Trattato di Roma) non esclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)