Sez. U, Sentenza n. 10999 del 06/11/1993 (Rv. 484204 - 01)
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere | Questione interpretativa di norme comunitarie - Rimessione alla Corte di giustizia della C.E.E. - Conseguente sospensione del giudizio - Ostatività alla proponibilità del regolamento di giurisdizione - Insussistenza.
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere
La sospensione del giudizio per effetto di rimessione alla Corte di giustizia della C.E.E., ex art. 177 del Trattato di Roma, di una questione interpretativa di norme comunitarie, non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, poiché non esclude la pendenza del processo e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quel giudizio, non è di ostacolo al promovimento di una autonoma fase processuale, diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)