Sez. 5, Sentenza n. 20349 del 15/10/2004 (Rv. 577737 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione - Cartella di pagamento - Contenuto - Richiamo, ad opera dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 46 del 1999) - Portata - Limiti - Conseguenze - Indicazione, nella cartella, dell'imponibile e dell'aliquota applicata - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'applicazione, prevista dal comma 4 dell'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 11 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), in materia di riscossione delle imposte dirette, presuppone non soltanto la compatibilità con la struttura del tributo delle singole disposizioni contenute nella norma richiamata, ma anche che sia fatta salva l'applicazione dei precedenti commi dello stesso art. 72 citato. Va escluso, perciò, che fosse applicabile alla tassa in esame il predetto art. 25 (nella vecchia formulazione) del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui prevedeva che la cartella di riscossione dovesse contenere l'indicazione dell'imponibile e dell'aliquota applicata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)