Sez. L, Sentenza n. 3090 del 10/05/1980 (Rv. 406861 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - GIUSTIFICAZIONE DEL MANCATO PAGAMENTO DEL CREDITO DI LAVORO FONDATA SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI OSTATIVE, POI DICHIARATE NULLE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - GIUSTIFICAZIONE DEL MANCATO PAGAMENTO DEL CREDITO DI LAVORO FONDATA SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI OSTATIVE, POI DICHIARATE NULLE - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo imposto dall'art 429, comma terzo, cod proc civ di tenere indenne il lavoratore dagli effetti pregiudizievoli della svalutazione e correlato unicamente al fatto obiettivo del ritardo nell'adempimento restando esclusa ogni Rilevanza della colpa del debitore. Pertanto, quest'ultimo non puo invocare, al fine di escludere il proprio Obbligo di corrispondere le somme richieste a titolo di svalutazione, il fatto di non avere pagato tempestivamente i crediti vantati dal lavoratore sulla base di clausole contrattuali, successivamente riconosciute nulle o la circostanza che il lavoratore stesso non abbia fatto valere giudizialmente e con immediatezza il proprio credito di lavoro contestato, in quanto il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art 1227 cod civ non implica l'Obbligo di iniziare un'Azione giudiziaria, non essendo tenuto il creditore ad un'attivita gravosa ed implicante rischi, e spese, ancorche rientrante nelle sue facolta. (Conf 5057/79, mass n 401706).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)