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Sez. L, Sentenza n. 5057 del 03/10/1979 (Rv. 401706 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUPPOSTO - COLPA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE - MANCATA PROPOSIZIONE DI AZIONE GIUDIZIARIA DA PARTE DEL CREDITORE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRETTEZZA EX ART 1227 COD CIV - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401706-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUPPOSTO - COLPA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE - MANCATA PROPOSIZIONE DI AZIONE GIUDIZIARIA DA PARTE DEL CREDITORE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRETTEZZA EX ART 1227 COD CIV - INSUSSISTENZA.*

L'Obbligo imposto dall'art 429, comma terzo, cod proc civ di tenere indenne il lavoratore degli effetti pregiudizievoli della svalutazione e correlato unicamente al fatto obiettivo del ritardo nello adempimento, restando esclusa ogni Rilevanza della colpa del debitore. Pertanto, quest'ultimo non puo invocare, al fine di escludere il proprio Obbligo di corrispondere le somme richieste a titolo di svalutazione, il fatto di non avere pagato tempestivamente i crediti vantati dal lavoratore sulla base di clausole contrattuali, successivamente riconosciute nulle o la circostanza che il lavoratore stesso non abbia fatto valere giudizialmente e con immediatezza il proprio credito di lavoro contestato, in quanto il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art 1227 cod civ non implica l'Obbligo di iniziare un'Azione giudiziaria, non essendo tenuto il creditore ad un'attivita gravosa e implicante rischi, e spese, ancorche rientrante nelle sue facolta. (V 2690/70, mass 349142, sulla seconda parte; (V 81/70, mass n 344759; (Conf 2345/78, mass n 391742, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)